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D. 13/11/2002 n. 30

2) la specificazione che la quota dei corrispettivi riferiti alle prestazioni normali e alle prestazioni speciali sarā determinata a consuntivo sulla base della percentuale prevista oppure delle percentuali previste - in corrispondenza della classe e della categoria, oppure delle classi e delle categorie indicate nel bando nonchč dell'importo dei lavori progettati - dalla tabella A) della suddetta Legge n. 143/1949 e integrazioni e delle aliquote della tabella B), secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 14-ter, della Legge n. 109/1994 nonchč, per quanto riguarda le prestazioni dei geologi, sulla base delle corrispondenti tabelle della tariffa dei predetti soggetti;

3) l'indicazione delle aliquote della tabella B) da applicare per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni normali;

4) l'indicazione degli aumenti delle aliquote della tabella B) che, ai sensi dell'art. 21 della citata Legge n. 143/1949, si ritiene debbano essere applicati, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni speciali;

5) la specificazione che la quota del corrispettivo relative alle prestazioni accessorie sarā determinata, al netto del ribasso offerto in gara, sulla base degli importi indicati nel bando;

6) la indicazione della percentuale dei corrispettivi delle prestazioni normali, speciali e accessorie che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della citata Legge n. 143/1949, costituisce, al netto del ribasso offerto in gara, il cosiddetto compenso accessorio;

7) l'indicazione che l'offerta economica sia costituita da un unico ribasso da applicare, in sede di determinazione a consuntivo dei corrispettivi

a) alla percentuale, stabilita nel bando di gara per il rimborso spese

b) alle eventuali percentuali di incremento delle aliquote della tabella B), stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali

c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni accessorie

d) alla riduzione del 20% prevista dalla Legge per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici. L'Autoritā č, altresė, dell'avviso che le suddette indicazioni debbano essere rispettate anche negli affidamenti fiduciari.

Roma, 13 novembre 2002 Il presidente: Garri

 

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